giovedì, 25 Aprile 2024
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INSTALLAZIONE DEI NUOVI SPECCHI PER LA VISIONE INDIRETTA

Si ricorda che, dal 1 Aprile p.v., i veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton non omologati, per tipo o per singolo esemplare, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.11.2004, devono essere muniti, dal lato passeggero, di specchi grandangolari e di accostamento conformi alle caratteristiche dettate dal medesimo decreto per gli specchi di categoria IV e V; infatti, questo obbligo è stato stabilito dall’art. 3, comma 1 del D.M.11.1.2008 (pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31 Marzo 2008), che ha recepito nel nostro Paese la direttiva U.E 2007/38/CE sull’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità.

Lo stesso D.M. del Gennaio 2008 prevede una serie di esenzioni, e precisamente:

1. ESENZIONI LEGATE ALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE O A QUELLA DI OMOLOGAZIONE.

Rientrano in questa tipologia le eccezioni previste per le seguenti tipologie di mezzi:

A immatricolati entro il 31 Dicembre 1999 (art.2, comma 2, lett.a D.M 11.1.2008);

B immatricolati per la prima volta dal 26 Gennaio 2007, dal momento che l’art. 2, comma 4, lett.b del D.M. 19.11.2004 vieta proprio da questa data la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli dotati di specchi non conformi alle caratteristiche specificate da quest’ultimo Decreto;

C con omologazione CE o di portata nazionale rilasciata dal 26 Gennaio 2006 (art.2, commi 2 e 3 del D.M. 19.11.2004), poichè da questa data è scattato il divieto di omologare veicoli dotati di specchi incompatibili con le caratteristiche fissate dal suddetto D.M, con un differimento al 26.1.2007 limitatamente alle prescrizioni sulla costruzione e l’installazione degli specchi anteriori della categoria VI;

D soggetti a misure nazionali entrate in vigore prima della data di attuazione della Direttiva 2003/97/CE (recepita in Italia proprio dal più volte citato D.M. del Novembre 2004), che impongano il montaggio, dal lato del passeggero, di altri dispositivi per la visione indiretta che coprano almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V di cui alla stessa direttiva.

2.ESENZIONI LEGATE ALLA MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO.

Tale esenzione riguarda i veicoli della categoria N2 con massa fino a 7,5 ton, dotati di caratteristiche costruttive che rendono impossibile il rispetto delle condizioni essenziali per l’installazione di uno specchio esterno di accostamento della categoria V (definite dall’art. 2, comma 2, lett. B1 e b2 del D.M.11.1.2008), e cioè:

nessuna parte dello specchio deve situarsi a meno di 2 m, con la possibilità di applicare una tolleranza di + 10 cm dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo è a pieno carico;

lo specchio deve essere completamente visibile dal posto di guida.

Quanto all’adeguamento dei veicoli obbligati al montaggio, gli artt 5 e 6 del decreto dell’11 Novembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (su G.U.n. 279 del 27.11.2008), dettano alcuni adempimenti:

l’installazione deve avvenire presso un’Officina autorizzata dal costruttore dello specchio e/o del mezzo, che deve agire nel rispetto della soluzione tecnica approvata dai Centri Prova autoveicoli – C.P.A. (su richiesta del costruttore) per quel tipo di veicolo;

successivamente all’installazione, l’impresa deve far aggiornare la carta di circolazione (chiedendone un duplicato), previo esito positivo della visita e prova da effettuarsi presso l’Ufficio della Motorizzazione civile competente per la sede dell’officina che ha montato lo specchio. La visita e prova (stabilisce l’art. 6.2 del decreto) può effettuarsi anche nel corso della revisione annuale; in questo caso, la alla tariffa prevista per quest’ultima operazione si aggiunge quella per il rilascio del duplicato della carta di circolazione;

alla domanda di aggiornamento del libretto, occorre allegare copia della dichiarazione di approvazione rilasciata dal costruttore del veicolo o dello specchio per il tipo di mezzo, e copia della dichiarazione di installazione rilasciata dall’Officina che ha proceduto al montaggio;

a seguito del superamento della visita e prova, l’Ufficio della Motorizzazione competente provvede al rilascio del duplicato della carta di circolazione, con impressa la dicitura “veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE”.

Per le soluzioni tecniche di adeguamento approvate per il singolo mezzo, l’aggiornamento del libretto avviene in base al certificato di approvazione rilasciato dal C.P.A, sul quale è riportata l’annotazione “veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE”.

Da Conftrasporto

Luca Barassi
Luca Barassi
Direttore editoriale e responsabile.
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