venerdì, 29 Marzo 2024
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Il nuovo codice della strada per l’autotrasporto

ASC GuidaSicura Quattroruote (Automotive Safety Centre), ha presentato ieri le novità inerenti il codice della strada in tema di sicurezza, già approvate dalla Commissione Trasporti della Camera e sottoposte adesso all’approvazione del Senato.

Ecco quelle specifiche per l'Autotrasporto

Guida sotto l’influenza di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope – Il comma 2 dell’articolo 186 del Codice della strada (sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro) è modificato: al posto dell’ammenda c'è una sanzione amministrativa da 500 euro a 2000. Cambiano le norme che disciplinano le sanzioni al conducente il quale, in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale: raddoppiano le pene; sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Oltre un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro c'è la revoca della patente e la sospensione fino a due anni per il conducente che ha provocato l’incidente stradale. Per chi ha meno di 21 anni il tasso alcolico massimo è zero: c'è il divieto assoluto di guidare dopo avere assunto bevande alcoliche. La proibizione vale anche per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, per quelli che esercitano l'attività di trasporto di persone e cose e i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati. Se a costoro viene riscontrato un tasso alcolemico fra 0 e 0,5 grammi per litro, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, raddoppiata in caso di incidente. Il minorenne al quale è accertato un tasso alcolemico superiore a 0 non può conseguire la patente B prima di aver compiuto 19 anni; se supera lo 0,5 non può averla prima dei 21. In quanto alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti sono previsti l'arresto minimo di sei mesi (non più tre), la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni (ora per un tempo da sei mesi a un anno). Si stabilisce, infine, che “i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo”. Sono poi introdotti i narcotest in strada per l'uso di stupefacenti: la polizia potrà effettuarli con l'aiuto di personale sanitario e, in caso di rifiuto del guidatore o di assenza del personale, le forze dell'ordine dovranno accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie.

Guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose – Cambia la disciplina in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto. Ci saranno misure sanzionatorie più rigorose per le infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Per gli autisti che stanno al volante per più di quanto è consentito dalla legge o che non effettuano i riposi prescritti ci saranno multe graduali, che aumentano con l’aumentare della gravità della violazione, ferme restando le altre sanzioni già previste (ritiro patente ecc.). Per esempio: per un autista che guida 30 minuti oltre il limite, la multa va da 143 a 570 euro; se invece guida 2 ore e 5 minuti in più, la multa andrà da 370 a 1.485 euro.

La “scatola nera” – «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato “scatola nera”, per rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica».

Autisti di camion e pullman – Per l’esercizio dell’attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Giro di vite sul cabotaggio – Se un veicolo immatricolato all’estero effettua trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento comunitario e della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 e la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.

Corresponsabilità dei committenti – Quando dalla violazione di disposizioni del Codice della strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione è stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e` richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e` disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonche´ il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008.

Gli autisti stranieri pagano subito le multe – Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all’estero, esercente attivita` di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada che prevedono il pagamento immediato della multa e se ciò non avviene scatta il fermo amministrativo del veicolo.

Luca Barassi
Luca Barassi
Direttore editoriale e responsabile.
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