venerdì, 29 Marzo 2024
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Esenzione esame capacità professionale

Lo scorso 28 aprile è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 99 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dà applicazione alla disposizione del regolamento comunitario n. 1071/2009 sull'accesso alla professione, che prevede la possibilità di dispensare dagli esami di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto su strada le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa, in uno o più Stati membri, un'impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.

“La dispensa di cui all’art. 1 può essere richiesta da ogni persona che ha diretto l’attività di trasporto in una o più imprese italiane o stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, alla sola condizione che abbia rivestito una o più delle seguenti qualifi che in un’impresa:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b) per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite”.

“Qualora, entro sei mesi decorrenti dal termine del 3 giugno 2012, l’impresa non comunichi all’Autorità competente di cui all’art. 9 del decreto 25 novembre 2011 l’avvenuto rilascio dell’attestato di idoneità professionale, il requisito di idoneità professionale non è più soddisfatto e si applica l’art. 13 del regolamento (CE) 1071/2009”.

Luca Barassi
Luca Barassi
Direttore editoriale e responsabile.
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