mercoledì, 24 Aprile 2024
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Decreto Cura Italia: per non andare “fuori strada”

Il settore del trasporto merci su strada è fondamentale per evitare il fallimento dell’economia, non solo italiana, ma anche europea e internazionale e tale circostanza risulta confermata dal fatto che i provvedimenti restrittivi non hanno riguardato fino ad oggi il trasporto merci.

Si segnala, però, che nel Decreto legge n. 19, in vigore dal 26.03.2020 è stata introdotta, all’art. 1 co. 2 lettera o), la possibilità che vengano assunte con i prossimi DPCM o venga affidata alle competenti autorità statali e regionali la promulgazione di limitazioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni dei servizi di trasporto di persone e di merci, effettuati con qualunque mezzo.

A fronte, quindi, dell’emissione di provvedimenti che possano ulteriormente aggravare la situazione in cui versano le aziende del settore trasporto, risulta sempre più urgente che i soggetti coinvolti siano consapevoli degli interventi che possono aiutarli a non uscire dal mercato.

Le disposizioni che specificatamente interessano i trasportatori contenuti nel D.L. 18/2020 sono in realtà molto ridotte e concentrate nell’articolo 61, che prevede anche per le aziende di trasporto la sospensione dell’obbligo di versamenti di iva relativi al mese di marzo, oltre che di ritenute fiscali e contribuiti previdenziali, per un periodo più lungo rispetto ad altre realtà economiche, ossia fino al 31 maggio e nell’art. 92 con il quale:

– viene autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione di tutti i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio prossimo, prevedendo la medesima proroga anche per le visite di approvazione e collaudo di detti veicoli, artt. 75 e 78 del codice della strada);

– viene differito del pagamento dei diritti doganali di 30 giorni e senza interessi, per le operazioni svolte dal 17 marzo al 30 aprile 2020

Altri articoli del decreto citato, tuttavia, possono essere applicati al mondo del trasporto:

– l’art. 104, che dispone la proroga della validità di tutti i documenti di riconoscimento rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17.03.2020, fino al 31 agosto 2020 potrebbe applicarsi anche alla validità delle patenti di guida, all’interno del territorio italiano. Tuttavia risulta necessario, al fine di chiarire l’applicabilità della disposizione, attendere eventuali provvedimenti attuativi del Ministero dei Trasporti, anche per il necessario raccordo con la disposizione di proroga della validità della CQC al 30 giugno 2020;

– l’articolo 113 che rinvia al 30.06.2020 i termini per la presentazione della dichiarazione ambientale dei rifiuti movimentati nell’anno 2019 e per il pagamento del diritto d’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, entrambi previsti per il 30.04.2020.

Quel che risulta di primaria importanza per il settore, come per la maggior parte della aziende in genere, è al possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali, che andremo ad analizzare seguendo una chiara suddivisione delle categorie.

  • Cassa integrazione ordinaria > imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria e imprese logistica con più di 50 dipendenti.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) previsto al D.Lgs. 148/2015, pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

L’art. 19 del D.L. 18/2020 prevede che in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, presentando la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19 nazionale” le aziende non dovranno rispettare le procedure ordinariamente previste (accordo sindacale e procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/201), restando solo obbligatorie l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, che devono essere svolte, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

La richiesta può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, solo per i lavoratori già assunti in quella data, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, fino al mese di agosto 2020 e deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Sul giorno da cui decorre il termine per la presentazione della domanda, l’Inps, con Messaggio pubblicato il 23.03.3030, ha specificato che si deve tenere in considerazione quest’ultima data.

Con il medesimo Messaggio, l’Inps specifica le domande per accedere alle prestazioni di CIGO sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

I periodi di CIGO Covid-19 sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste per il trattamento dall’articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre, detti interventi non hanno valore rispetto alle successive richieste e non sono sottoposti a contribuzione addizionale.

L’art. 20 del D.L. 18/2020 prevede, infine, che la CIGO Covid-19 sia concessa, per 9 settimane al massimo e sempre non oltre agosto 2020, anche alle aziende che si trovavano già in cassa integrazione straordinaria al 23.02.2020. La domanda deve essere presentata sempre entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

  • Assegno ordinario > tutti i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti (compresi gli apprendisti) che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione (ordinaria o straordinaria).

A norma dell’art. 19 del D.L. 18/2020, le imprese con più di 5 dipendenti non ricomprese nei settori coperti dalla CIGO, obbligate a istituire Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015), potranno usufruire dell’assegno ordinario erogato da detti fondi per un importo almeno pari all’integrazione salariale (80% retribuzione per le ore non lavorate).

L’assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di integrazione salariale (FIS) per i datori di lavoro , anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà.

Gli assegni ordinari seguono le medesime disposizioni applicative previste per la CIGO Al momento dell’inserimento della scheda causale, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.

L’art. 21 del D.L. 18/2020 prevede, inoltre, che anche i datori di lavoro, iscritti al FIS, che al 23.02.2020 avevano già in corso un assegno di solidarietà – indennità per i lavoratori interessati da accordi sindacali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro nel corso di una procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo – possono comunque presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospenderà e sostituirà l’assegno di solidarietà già in corso – come previsto all’art. 20 del decreto in merito alla CIGO rispetto alla CIGS, con la specificazione che l’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

  • CIG in deroga > aziende prive di ogni

Con l’art. 22 il D.L. 18/2020 prevede la possibilità per tutte le aziende del territorio nazionale per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro, stipulato in sede regionale (o provinciale per le autonome), nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale, che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Nella maggioranza delle regioni gli accordi sono già stati redatti.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

  • possono essere chiesti alla Regione e alle Province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
  • sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetterà all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa, esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

Per i lavoratori verranno riconosciuti la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori.

Tutto quanto esposto si attendono le eventuali ulteriori disposizioni che possano interessare il settore trasporti, confidando che non procedano ad un’eccessiva riduzione dell’operatività delle aziende, in considerazione del fatto che fermare anche il trasporto merci, in questo momento, significherebbe un ulteriore colpo durissimo per la già fragilissima situazione economica italiana.

 

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Luca Barassi
Luca Barassi
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