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Chiarimenti sull’Albo

Con circolare 1° aprile 2009 il Comitato Centrale, unitamente alla Direzione Generale per il Trasporto Stradale, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di accesso alla professione e d’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, soprattutto al fine di rispondere alle richieste di parere avanzate da numerose Amministrazioni provinciali preposte alla tenuta degli Albi.

In particolare la circolare ministeriale ha esaminato tre diversi casi:

quello delle imprese che sono iscritte all’albo degli autotrasportatori, ma sono prive di autoveicoli;
quello delle imprese che da diverso tempo non pagano più la quota dovuta per l’iscrizione all’albo;
la situazione delle imprese iscritte all’albo in “via provvisoria”, quando questa modalità è stata abolita ormai da oltre 3 anni.

Imprese prive di autoveicoli

Dopo aver chiarito che la disponibilità dell’autoveicolo continua a costituire un requisito per l’esercizio dell’attività di autotrasporto (in quanto richiesto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 395/2000 sull’accesso alla professione), la circolare del Comitato Centrale afferma che “alle imprese regolarmente iscritte all’Albo, che risultassero prive di autoveicoli, verrebbe a mancare un requisito fondamentale alla stregua di quelli normativamente previsti dell’onorabilità, della capacità finanziaria e dell’idoneità professionale”.

Nemmeno la disposizione sul noleggio dei veicoli potrebbe consentire che un’impresa eserciti senza veicoli propri, ma solo con veicoli noleggiati, in quanto – continua la circolare ministeriale – la locazione di veicoli senza conducente è ammissibile “unicamente tra imprese di autotrasporto iscritte all’Albo aventi almeno un autoveicolo in loro disponibilità”.

In base a tali considerazioni, la circolare ritiene “condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività il possesso di almeno un autoveicolo da parte dell’impresa di autotrasporto, la cui mancanza determina quindi, il venir meno di una condizione indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori“.

Di conseguenza – conclude la circolare – “nei confronti delle imprese prive di veicoli va irrogato un provvedimento di espulsione dall’albo, per cessazione di fatto dell’attività, ai sensi dell’articolo 20, punto 2, della Legge 6 giugno 1974, n. 298”.

Nei confronti di tutte le imprese che risultassero esercitare l’attività di autotrasporto senza propri veicoli da almeno un biennio, il Comitato Centrale, d’intesa con La Direzione Generale Trasporto Stradale, ritiene infine necessario avviare una profonda operazione di revisione, sollecitando le Amministrazioni provinciali preposte alla tenuta degli albi ad adottare nei loro confronti gli opportuni provvedimenti di cancellazione.

Provvedimenti da assumere rispettando l’articolo 24 della citata legge 298, che consente alle imprese destinatarie di presentare le proprie controdeduzioni, nei 30 giorni successivi ai fatti loro comunicati con il provvedimento di cancellazione, e di essere sentite personalmente.

Imprese non in regola con il pagamento della quota annuale

Constatato, in base ai propri dati, che vi sono numerosissime imprese che non sono in regola con il pagamento della quota annuale d’iscrizione, e che solo per poche di queste sono stati adottati i provvedimenti di sospensione (ex art. 19, legge 298), il Comitato Centrale ha ritenuto che tale situazione “giustifichi l’adozione di iniziative atte a rimuovere le irregolarità enunciate”, soprattutto per evitare effetti distorsivi in termini economici rispetto alle imprese che esercitano legittimamente, avendo regolarmente pagato la quota annuale d’iscrizione.

Con la circolare in oggetto si è quindi ritenuto che la sospensione dall’albo, prevista per le imprese non in regola con il pagamento della quota annuale, non possa essere a tempo indeterminato, ma debba avere, in analogia agli altri casi di sospensione di cui agli articoli 19 e 20 della legge 298, la durata massima di 2 anni. Conseguentemente – conclude la circolare – “nei confronti delle imprese risultanti sospese dall’Albo per mancato versamento della quota di iscrizione per un periodo temporale pari all’ultimo biennio, vanno attivare le procedure volte alla cancellazione”; per quelle ancora non sospese, invece, si procederà alla loro immediata sospensione, ai sensi dell’articolo 19 della stessa legge. In entrambi i casi con il rispetto della procedura ex art. 24, sopra richiamata.

Conversione iscrizione da “in via provvisoria” a definitiva.

Dopo aver riconosciuto che per effetto dell’abolizione dell’art. 13 della legge 298 (avvenuto il 17 agosto 2005, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 395/2000) è stata eliminata l’iscrizione all’albo dell’impresa nell’elenco separato, cd. “iscrizione provvisoria” e che da allora deve intendersi valida la sola iscrizione in via definitiva, il Comitato Centrale ha affermato che “le imprese, tuttora iscritte in “via provvisoria”, vedranno convertita la loro iscrizione in definitiva, a condizione che le stesse siano regolarmente in possesso dei requisiti di legge sopra evidenziati ed in regola cl versamento della quota annuale”.

Da Conftrasporto

Luca Barassi
Luca Barassi
Direttore editoriale e responsabile.
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