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Numero: 53 del MAGGIO,2002L'INCHIESTA: RIAPRE IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO...O QUASIELISABETTA CARACCIOLO SPECIALE LEASING: IL MERCATO DEL TRUCK & TRAILER LEASING, TRA LUCI E OMBRELUIGI VERGA NUOVE TECNOLOGIE: PERCHE' LE RUOTE IN ALLUMINIO FORGIATO SONO COSI' ROBUSTE?CLARA RAVANELLI PISTE PROVA: LE PISTE DI PROVA DELL'IVECOELISABETTA CARACCIOLO TRANSPOBANK: E' ARRIVATO..E' TRANSPOBANK PLUS, IL NUOVO SISTEMA DI LOGISTICA INTEGRATABASSI ALESSANDRO MONDO SU RUOTE: LA NUOVA AVVENTURA OVERLAND - IVECOLUCA BARASSI MONDO SU RUOTE: IL CAMION SILNEZIOSO - DAFLUCA GAIER SICUREZZA: TECNOLOGIA A SERVIZIO DELLA SICUREZZALUCA BARASSI T-EDITORIALELUCA BARASSI FOCUS SUL FORUMCLARA RAVANELLI LO SPORTELLO LEGALESILVIA MEANI/FABIO OPPIDO L'INTERVISTA: KINNEGRIPSILVIA MEANI LOGISTICA: QUALE CONTRATTO PER UNA PARTNERSHIP LOGISTICAPAOLO SARTOR INTERMODALITA': LA QUERELLE DEGLI INTERPORTILUIGI VERGA FERROVIE: IL FUTURO DELLA DIVISIONE CARGO DI TRENITALIA E' L'INTERMODALITA'PAOLO SARTOR ALLESTIMENTO: RIMORCHIESTI ED ALLESTITORI, LA SFIDA DELL'ASSALE LIBEROVIERI CAVALIERE L'AZIENDA: AVETE ALLESTIMENTI IMPOSSIBILI? LA SOLUZIONE E' TERCAMSILVIA MEANI NEWS: BEST TRANS ENTRA NEL GRUPPO AUTAMAROCCHI NEWS: FINSINISTRI, IL PARTNER IDEALE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO NEWS: NUOVO CATALOGO GABRIEL PER AUTOCARRO 2002 NEWS: MAGNUM SI RINNOVA E VINCE IN SPAGNA LO SPORTELLO LEGALE
Eccoci ancora a pubblicare alcune delle domande, rivolte al nostro esperto dagli utenti di Trasportale.it, nella sezione dello Sportello Legale. Le risposte, come sempre, sono state inviate in via riservata.
Vorrei conoscere le agevolazioni con la legge Tremonti
}Egr. Utente,
La Legge Tremonti bis cita i soggetti destinatari del provvedimento agevolativo che consiste nella detassazione del 50%; tali soggetti sono i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo attivi alla data di entrata in vigore della legge - 25/10/01 -. Sono pertanto ammessi all'agevolazione: a. le società di capitali residenti e le stabili organizzazioni in Italia di enti non residenti b. le imprese individuali c. le società di persone d. gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e. e banche e le imprese di assicurazione f. i lavoratori autonomi in forma individuale g. gli studi associati Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l'attività entro la suddetta data e le società costituite ed i lavori autonomi che hanno iniziato l'attività dopo l'entrata in vigore della legge. Il beneficio fiscale consente di escludere dal reddito il 50% dell'eccedenza degli investimenti eseguiti a partire dal 30/06/01 e sino al 21/12/002, rispetto alla media degli stessi investimenti eseguiti nei 5 anni precedenti. L'agevolazione si applica solo all'irpeg e/o all'irpef mentre l'irap non è influenzata dalla detassazione. Gli investimenti soggetti all'agevolazioni sono: a. l'acquisto o la costruzione di nuovi impianti (area, fabbricati, manufatti incorporati al suolo). b. Acquisto o costruzione di beni strumentali nuovi sia metariali che immateriali. In particolar modo gli automezzi sono ora deducibili nella misura del 50% e fino ad un valore massimo di L. 35.000.000. Rientrano tra i beni immateriali i programmi software, sia acquisiti a titolo definitvo che con licenza d'uso. Il bene può essere acquisito anche tramite leasing, in questo caso quale valore di acquisto va considerato il prezzo pagato dalla società di leasing.
Il provvedimento agevolativo verrà calcolato su: a. la differenza tra gli investimenti in beni strumentali nuovi e la media degli investimenti nei cinque anni precedenti. E' lasciata facoltà al contribuente di escludere dalla media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. b. le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale ed al costo del personale impegnato nell'attività di formazione ed aggiornamento nel limite del 20% delle relative attribuzioni. c. le spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido di età inferiore ai tre anni. Per il calcolo della media ci troviamo di fronte ad una media mobile; infatti, per il 2001 vanno considerati gli investimenti dal 1996 al 2000 per il 2002 gli investimenti dal 1997 al 2001. I soggetti con anzianità inferiore a cinque anni terranno conto dei periodi a disposizione con esclusione di quello con maggiori investimenti. I soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2001, ma prima del 25/10/01 potranno detassare interamente gli investimenti eseguiti.~
Esiste una legge che preveda ogni quanto tempo devono essere revisionate i contenitori usati per trasporti intermodali (casse mobili-container)?
}Egr. Utente,
Il Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 16 gennaio 2001, entrato in vigore il 30 aprile 2001, relativo alla periodicità delle verifiche e revisioni dei contenitori cisterna (comprese le casse mobili cisterna), destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti, stabilisce i suddetti tempi di verifica come definiti al marginale 10 014 dell’ADR ed al marginale 7 (2) del RID, abroga il precedente Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 16 ottobre 1998. La periodicità e le modalità per le revisioni sono in stretta relazione alla natura del gas trasportato e sono indicate negli allegati a margine del Decreto in oggetto. Alcune norme di questo Decreto: ART.4, Questi periodi variano anche in relazione al tipo di trasporto cui la cisterna sia adibita, stradale (ADR) o ferroviario (RID). ART.5, Le cisterne fisse o smontabili devono inoltre essere sottoposte ad una prova di tenuta e di buon funzionamento di tutti gli equipaggiamenti ad intervalli non superiori a tre anni per quelle destinate al trasporto stradale (ADR) o quattro anni per quelle destinate al trasporto ferroviario (RID), salvo quanto previsto dagli specifici allegati.
La saluto nella speranza di esserLe stato di aiuto.~
Ho saputo che ci sono forme di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di altro in lunga malattia
}Egr. Utente,
Il nostro ordinamento, pur volendo privilegiare il c.d. rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni, ha dovuto adeguarsi alle mutate esigenze del mercato del lavoro, adottando strumenti sempre più flessibili, elastici e necessari per fronteggiare il problema "occupazione". Fatta questa premessa di carattere storico, é appena il caso di aggiungere che per poter rispondere compiutamente alla Sua domanda, sarebbe necessario sapere a quale settore si riferisce il Suo quesito, poiché occorre sapere quale sia il C.C.N.L di riferimento, poiché ciascun settore presenta alcune differenze dal punto di vista della regolamentazione. Il lavoro temporaneo, é un rapporto a tempo limitato, cui le aziende ricorrono in presenza di particolari necessità , quali personale supplementare, o assenza e sostituzione di personale dipendente (malattia, infortunio, gravidanza) o ancora, mancanza di determinate figure professionali. Il lavoratore temporaneo, ha lo stesso inquadramento e lo stesso livello economico garantito al dipendente, ivi incluse le garanzie contrattuali (previdenziali, assicurative, assistenziali). Dal punto di vista normativo, il lavoro temporaneo, può definirsi come lo strumento contrattuale messo a disposizione delle imprese, dalla L. n.196 del 1997, per consentire l'impiego temporaneo di manodopera, in relazione ad esigenze contingenti non continuative. In queste ipotesi, é solitamente un’agenzia di collocamento privata, che indirizza temporaneamente presso le imprese che ne facciano richiesta, i lavoratori, svolgendo in questo modo un’attività di intermediazione, istituzionalmente demandata ad organismi pubblici. In virtù di queste considerazioni, il rapporto in oggetto si pone come una relazione a tre tra i seguenti soggetti: agenzia di fornitura, impresa utilizzatrice, (anche una P.A.) che usufruisce del lavoratore per il periodo di effettiva necessità ed il lavoratore temporaneo. Il lavoratore viene assunto dall’agenzia, ma presta la propria opera presso l'impresa utilizzatrice, che così usufruisce del lavoratore per il periodo concordato, evitando l'assunzione diretta.~
Gradirei conoscere la segnaletica da utilizzare su di un convoglio eccezionale.
}Egr. Utente, L'art.10 del nostro C.d.S., rubricato come "Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionali", ha la sua naturale proiezione nell'art.11 delle disposizioni di attuazione del Codice stesso, rubricato come "Dispositivi di segnalazione luminosa". Questa norma, al 1° comma prevede che i trasporti eccezionali ed i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento (C.d.s.). Il 2° comma statuisce che i dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a Regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Il numero é quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico degli angoli di visibilità di cui all'art.266. Il 3° comma ci ricorda che tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo, oppure rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non é prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art.152 del Codice. Il 4° comma precisa che i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione. Il 5° comma prescrive che i complessi destinati al trasporto di carri ferroviari, devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su di uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve potere essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato; b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario; Infine, il 6° ed ultimo comma di questa norma stabilisce che con provvedimento del Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Direzione generale della M.C.T.C., sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.~
Ringraziando tutti, nella speranza di essere stata di aiuto, invito a seguire il nostro portale che sicuramente migliorerà anche grazie alle domande di tutti gli utenti registrati per il futuro. SILVIA MEANI/FABIO OPPIDO |